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NUOVO ACCORDO STATO REGIONI, continua l’attesa…

Siamo ancora in attesa del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di Sicurezza Sul Lavoro. Il nuovo ASR stabilirà modalità, durata e altri elementi essenziali per una formazione efficace e di qualità per lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP, ASPP, coordinatori per la sicurezza, addetti all’uso di attrezzature di lavoro, addetti alle attività in spazi confinati.

LE NOVITÀ PRESENTI NELLA BOZZA DEL NUOVO ACCORDO: I SOGGETTI FORMATORI

La bozza del nuovo ASR individua i soggetti formatori dei corsi di formazione, inclusi i seminari e convegni, distinguendoli in:

Istituzionali;

Accreditati;

Organismi Paritetici/Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

La bozza del nuovo accordo sulla formazione continua a prevedere che i datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione sulla sicurezza nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, rivestendo il ruolo di soggetto formatore.

Relativamente agli Organismi Paritetici, la bozza precisa che fanno parte dei soggetti formatori gli enti che sono iscritti nel repertorio nazionale degli organismi paritetici istituito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del DM 171/2022.

Altra novità interessa gli Organismi Paritetici e le Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro o dei Lavoratori riguarda la definizione di “strutture formative di loro diretta emanazione” tramite le quali effettuare le attività di formazione: si tratta di strutture di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori.

In tutti i corsi di formazione deve essere predisposto e archiviato un “Verbale delle verifiche finali”, su supporto cartaceo o elettronico, per il quale l’accordo indica gli elementi minimi.

Per tutti i corsi di formazione deve essere predisposto e archiviato il “Fascicolo del corso”, su supporto cartaceo o elettronico.

È esplicitamente indicato che gli attestati rilasciati avranno validità su tutto il territorio nazionale.

NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI:

La formazione generale del lavoratore, in termini di contenuti e durata, rimane invariata rispetto a quanto indicato nell’accordo del 21/12/2011.

Varia invece la formazione specifica che, secondo la bozza del nuovo accordo sulla formazione, avrà durata minima di 6 ore, senza differenziazione in base alla classe di rischio dell’attività, e contenuti e argomenti devono essere adeguati all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e agli esiti della valutazione dei rischi.Per i corsi di aggiornamento della formazione specifica non sembrano esserci variazioni, rimanendo invariata la periodicità quinquennale con durata minima pari a 6 ore.